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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali (DNA)

L’esame in Camera e Senato per la verifica di conformità al principio di sussidiarietà

Inquadramento: il regolamento sulle reti digitali (Digital Networks Act)

Il regolamento relativo alle reti digitali – noto come Digital Networks Act (DNA) – è la proposta legislativa presentata dalla Commissione europea il 21 gennaio 2026, con l’obiettivo di modernizzare, semplificare e armonizzare il quadro normativo europeo delle reti di connettività.

Il regolamento accorpa in un unico testo direttamente applicabile, disponendone l’abrogazione, il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche del 2018, il regolamento istitutivo del BEREC e del relativo Ufficio e la decisione sul programma pluriennale in materia di spettro radio.

Vi confluiscono inoltre le parti centrali del regolamento sull’Open Internet, mentre vengono modificate la direttiva e-privacy e la decisione quadro sullo spettro radio.

La proposta persegue cinque obiettivi:

  1. rafforzare il mercato unico della connettività (anche tramite il passaporto unico, i servizi satellitari paneuropei e il principio “use it or share it”)
  2. accompagnare la transizione verso reti avanzate, con piani nazionali obbligatori per l’eliminazione integrale delle reti in rame entro il 2035;
  3. semplificare il quadro normativo per favorire gli investimenti;
  4. rafforzare la sicurezza e la resilienza delle reti;
  5. preservare la neutralità della rete nei servizi innovativi.

Secondo la tabella di marcia concordata a Cipro il 24 aprile 2026, l’adozione del regolamento è prevista entro la fine del 2027.

L’iter presso i Parlamenti nazionali

Trattandosi di un progetto di atto legislativo dell’Unione, la proposta è sottoposta al controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali: ciascuna Camera, entro otto settimane dalla trasmissione del testo, deve pronunciarsi sulla conformità della proposta al principio di sussidiarietà.

In Italia, Camera e Senato svolgono l’esame in modo autonomo: alla Camera la competenza spetta alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea), che adotta una valutazione di conformità al principio di sussidiarietà; al Senato la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità è affidata alla 4ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), che si pronuncia con una risoluzione ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento del Senato.

L’esame al Senato della Repubblica

Presso il Senato, la proposta è attualmente all’esame della 4ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea) ai fini della verifica della conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Nell’ambito dell’esame, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali con in particolare, il 26 maggio 2026 sono stati auditi rappresentanti di FiberCop, Open Fiber, Confindustria Radio Televisioni, Federmanager, Mediaset e dell’Italian Datacenter Association (IDA).

Alla data odierna, l’esame del Senato non è ancora concluso: la Commissione non ha ancora approvato la risoluzione finale, la cui adozione è attesa nel corso della prossima settimana. L’esito del Senato, una volta formalizzato, si aggiungerà alla valutazione già espressa dalla Camera, completando la posizione del Parlamento italiano sulla proposta.

L’esame alla Camera dei deputati

Alla Camera, l’esame ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà è stato condotto dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea). L’esame ha incluso un ciclo di audizioni informali svolto nella seconda metà di maggio: tra i soggetti auditi figurano, il 13 maggio 2026, Anitec-Assinform, Assonime, Innovup, Confartigianato e CNA e, il 20 maggio 2026, Eolo e l’Associazione italiana Internet provider (AIIP).

L’esame si è concluso il 4 giugno 2026 con l’approvazione, con il voto favorevole di tutti i gruppi, di una valutazione di conformità che, pur riconoscendo in via generale la sussistenza di una base per l’intervento europeo, ha evidenziato numerose criticità sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità. Le valutazioni espresse dalla Commissione sono illustrate in dettaglio nei paragrafi seguenti.

Principali criticità sul principio di Sussidiarietà

Nelle premesse del documento di valutazione – approvato con il voto favorevole di tutti i gruppi – la Commissione rileva infatti che:

  • è condivisibile l’obiettivo di garantire la disponibilità diffusa di una connettività digitale veloce e resiliente a cittadini e imprese dell’Unione;
  • una revisione della regolamentazione europea del settore delle comunicazioni elettroniche può contribuire a rafforzare il mercato unico, a migliorare la sicurezza e la resilienza delle reti e a ridurre la frammentazione normativa, a condizione di tutelare le specifiche esigenze e peculiarità di ciascuno Stato membro;

Tuttavia

La proposta è solo parzialmente conforme al principio di sussidiarietà, infatti – secondo la Commissione – se la dimensione transfrontaliera del settore e l’obiettivo di rafforzare il mercato unico, rendono evidente in via generale la necessità di un intervento europeo, “numerose previsioni della proposta determinano un’invasione non giustificata di ambiti che dovrebbero rimanere nelle competenze nazionali”, In particolare:

  • La scelta del regolamento, anziché della direttiva, impone un’armonizzazione massima che non tiene conto delle differenze tra i mercati nazionali in materia di infrastrutture, sicurezza, intercettazioni e spettro.
  • L’eccessivo ricorso ad atti delegati e linee guida su materie sostanziali, con conseguente incertezza del diritto e difficoltà per gli operatori nella pianificazione degli investimenti.
  • le disposizioni in materia di gestione dello spettro radio e la procedura relativa al mercato unico dello spettro determinano un livello di centralizzazione che contrasta con la natura territoriale delle reti e ridimensiona il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR); tale impostazione rischia di porsi in conflitto con gli assetti regolatori vigenti in diversi Stati membri, inclusi i meccanismi nazionali di attribuzione dei diritti d’uso delle frequenze; è altresì auspicabile che la proposta incorpori principi di riferimento per le allocazioni di spettro destinate ai futuri servizi mobili terrestri, incluso il 6G, così da fornire certezza e priorità di pianificazione agli operatori;
  • la significativa riduzione delle prerogative nazionali nel settore satellitare potrebbe incidere sulla sicurezza e sulla gestione delle risorse frequenziali degli Stati membri, senza tenere adeguatamente conto delle specificità industriali e geopolitiche nazionali;
    • la Commissione ritiene necessario integrare, nell’ambito del quadro di autorizzazione, meccanismi di coordinamento chiari, salvaguardie tecniche e condizioni applicabili che garantiscano la coesistenza tra assegnazioni satellitari e terrestri, prevenendo interferenze senza imporre oneri aggiuntivi sulle reti terrestri; le tecnologie satellitari possono integrare la copertura terrestre in aree remote, ma le aspettative devono restare realistiche rispetto alle attuali limitazioni di capacità e di efficienza spettrale;

Principali criticità sul principio di Proporzionalità

Nel parere espresso, la Commissione ha inoltre evidenziato criticità rispetto al principio di proporzionalità. In particolare:

  • il paradigma dell’Open Internet non è stato adeguatamente aggiornato all’evoluzione tecnologica delle reti di nuova generazione; con le reti gigabit e il 5G diffusi, il riferimento a una risorsa trasmissiva scarsa non è più pertinente, e le disposizioni sulla neutralità della rete devono evolvere per consentire lo sviluppo di servizi specializzati e forme di offerta differenziate qualora richieste espressamente dal consumatore;
  • occorre inoltre escludere chiaramente i servizi Business-to-Business (B2B) dall’ambito applicativo della disciplina sull’accesso aperto a internet, evitando che norme pensate per il mercato consumer frenino l’innovazione e gli investimenti nel segmento imprese e pubblica amministrazione;
  • la proposta non affronta con sufficiente incisività le asimmetrie normative nell’ecosistema internet; a fronte di un utilizzo sempre più pervasivo e strategico delle reti di telecomunicazione, il settore ha registrato negli ultimi anni un calo strutturale dei ricavi e dei margini, con evidenti ripercussioni sulla sostenibilità degli investimenti infrastrutturali; il Titolo IV della Parte VIII, dedicato alla «cooperazione all’interno dell’ecosistema», riconosce il problema ma in modo generico e insufficiente;
    • secondo la Commissione, i meccanismi di cooperazione previsti dovrebbero garantire un adeguato riconoscimento ai soggetti che effettivamente investono nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo dei servizi digitali;

Ulteriori profili da approfondire in sede negoziale

La Commissione ha infine rilevato una serie di profili che le istituzioni europee dovrebbero valutare in sede di negoziati interistituzionali:

  • la potenziale sovrapposizione tra le disposizioni in materia di resilienza, e gli obblighi già vigenti ai sensi della direttiva NIS 2, della direttiva CER e della direttiva E-Privacy, con il rischio di generare conflitti di competenza tra autorità e duplicazione degli oneri.
  • la previsione di una durata illimitata dei diritti d’uso dello spettro di cui all’articolo 24, che può contribuire a rafforzare la certezza regolatoria e a sostenere gli investimenti nelle reti, purché accompagnata da criteri chiari e verificabili, nonché da verifiche periodiche, proporzionate e trasparenti, sull’utilizzo efficiente delle risorse frequenziali, sugli obiettivi di copertura e qualità del servizio, sulla tutela della concorrenza e sulla ricaduta degli investimenti per cittadini, imprese e territori.
  • la procedura di rinnovo automatico delle frequenze prevista dall’articolo 25, che dovrebbe essere accompagnata da una valutazione effettiva delle condizioni competitive, dell’utilizzo efficiente dello spettro, degli obiettivi di copertura e qualità del servizio e della continuità degli investimenti, al fine di prevenire eventuali effetti distorsivi e assicurare un adeguato equilibrio tra stabilità regolatoria, sviluppo delle reti e salvaguardia della concorrenza;
  • L’obbligo di dismissione delle reti in rame non considera adeguatamente gli investimenti già effettuati (es. reti FTTC) e il diverso impatto sui mercati nazionali.
  • La centralizzazione delle risorse di numerazione e il trasferimento dei proventi dello spettro satellitare all’ODN hanno un impatto diretto sui bilanci nazionali.
  • le disposizioni in materia di tutela degli utenti finali di cui alla Parte VI, che andrebbero calibrate sulla base dei rischi effettivi di mercato, evitando oneri sproporzionati a carico degli operatori locali di piccole dimensioni e garantendo la coerenza con il quadro orizzontale di protezione dei consumatori già vigente nell’Unione.

Le posizioni del Governo

Nell’ambito dell’esame della proposta, il Governo italiano ha espresso un sostegno di carattere generale all’iniziativa.

Pur condividendo gli obiettivi del DNA, il Governo ha manifestato la preferenza per lo strumento della direttiva, ritenuto più idoneo a preservare adeguati margini di flessibilità nazionale, e ha sottolineato la necessità di tenere conto delle specificità di ciascuno Stato membro.

Sulla transizione verso le reti in fibra ottica, l’Italia ha condiviso il percorso delineato, a condizione che non determini distorsioni del mercato. Ha inoltre richiamato l’esigenza di mantenere il quadro regolatorio ex-ante per l’accesso alle reti – compreso il regime di esenzione previsto per il modello “wholesale only” – e ha posto l’accento sulla tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla protezione dei minori.

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