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Firpo, Industry 4.0: “Ecco le principali novità della circolare su iper e super ammortamento”

6 Aprile 2017

Tutto quello che bisogna sapere, per punti, sul nuovo documento dell’Agenzia delle Entrate, a cura di Stefano Firpo del Mise.

E’ opportuno chiarire quali sono le principali novità e i vantaggi iscritti nella circolare Circolare n. 4/E del 30/03/2017  dell’Agenzia delle Entrate su super e iper ammortamento per investimenti Industry 4.0. Facciamolo a punti.

 

  1. Chi

Possono beneficiare della misura del super e dell’iper ammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Limitatamente al super ammortamento sono inclusi anche gli esercenti arti e professioni.

  1. Cosa

Il beneficio spetta:

  • per i beni nuovi strumentali acquistati da terzi in proprietà o in leasing
  • per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio. La circolare chiarisce che per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, spetta al soggetto locatore o noleggiante solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività. Qualora, invece, le operazioni in esame siano effettuate in maniera occasionale e non abituale con società estere del gruppo, la maggiorazione non spetta in quanto l’investimento sarebbe effettuato solo strumentalmente in Italia, mentre nella sostanza andrebbe a rafforzare una struttura operativa estera.

Iperammortamento

I beni agevolabili sono elencati nell’allegato A della legge di bilancio 2017 e sono raggruppabili in tre categorie:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

La circolare dettaglia le singole voci delle tre categorie e le caratteristiche necessarie per beneficiare dell’agevolazione.

Interconnessione

Le macchine che possono fruire dell’Iper ammortamento sono agevolabili solo se utilizzate secondo il paradigma di “Industria 4.0”, non è sufficiente che le caratteristiche intrinseche del bene siano rispondenti a quelle elencate nell’allegato A della legge di bilancio 2017.

In particolare, per quanto attiene alle caratteristiche obbligatorie previste per la categoria 1), la circolare specifica che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.). Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

Revamping

La ratio delle disposizioni sull’iper ammortamento è quella di favorire il passaggio al modello “Industria 4.0” attraverso l’ammodernamento o il revamping di beni già esistenti.

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, la circolare precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali

La legge di bilancio 2017 prevede anche una maggiorazione del 40 per cento relativamente a taluni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0” elencati nell’allegato B.

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti che fruiscono della maggiorazione del 150 per cento. La circolare dettaglia le singole voci agevolabili e specifica che deve sussistere la relazione tra il bene immateriale e il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). In altre parole, i beni immateriali che rientrano nell’allegato B possono beneficiare della maggiorazione del 40 per cento a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150 per cento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

  1. Quando

Si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine sia stato accettato dal venditore e che l’impresa abbia versato un acconto pari ad almeno il 20%. Nel caso di beni realizzati in economia, la condizione relativa all’accettazione dell’ordine da parte del venditore non rileva ai fini dell’estensione del beneficio, è tuttavia necessario che entro il 31 dicembre 2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20 per cento dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2018.

Iper ammortamento

La circolare chiarisce che occorre distinguere il momento di effettuazione degli investimenti – rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del 150 per cento – dal momento dal quale è possibile fruire del beneficio. L’interconnessione risulta decisiva ai fini della fruizione dell’iper ammortamento in quanto, in mancanza di essa, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione del 150 per cento. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può temporaneamente godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. Successivamente, può recuperare la differenza tra le due aliquote di maggiorazione anche per i periodi di ammortamento che hanno preceduto l’interconnessione.

In sintesi, il “ritardo” nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.

  1. A quali condizioni

Per i beni di valore superiore a 500 mila euro è necessario che l’impresa acquisisca una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. È opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica i cui contenuti sono indicati dalla circolare:

  • descrizione tecnica del bene
  • descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi
  • verifica dei requisiti di interconnessione
  • descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
  • rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore
  1. Come

Il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40 per cento per il super ammortamento e del 150 per cento per l’iper ammortamento, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e riguarda soltanto le imposte sui redditi (non produce effetti ai fini dell’IRAP).

Cumulabilità

In merito alla cumulabilità dell’iper e super ammortamento con altre misure di favore, la circolare specifica che la maggiorazione, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

Inoltre, per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, precisa che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti.

  1. Dubbi e interpelli

I soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie relative all’applicazione delle disposizioni tributarie.

Nei casi, invece, in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell’allegato A, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate.

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