Indagine conoscitiva della Camera in merito alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big-data.
PILLOLA_OGI_#33 L’audizione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM
Relatore: Filippo Arena, segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Introduzione
L’Italia è in anticipo rispetto agli altri Paesi europei nello svolgimento delle gare 5G e l’AGCM ha fatto in modo che fossero svolte secondo modalità soddisfacenti anche sul piano della concorrenza. Tuttavia, c’è il rischio di perdere questo anticipo a causa di una serie di normative locali e regionali, difformi dal quadro regolatorio nazionale, che si traducono in una serie di ostacoli per l’implementazione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del 5G. La frammentazione delle regolazioni, spesso ingiustificatamente restrittive, introduce un forte ritardo nello sviluppo.
Regolamentazione della concorrenza in materia 5G
Dal punto di vista concorrenziale, il 5G sta introducendo delle novità. Tra queste, l’accordo Telecom-Vodafone per la condivisione delle infrastrutture 5G, che potrebbe riguardare anche alcune infrastrutture del 4G e l’accordo tra Wind e Fastweb, per coprire nel prossimo decennio il 90% della popolazione. Si tratta di accordi che potranno essere forieri di sinergie, efficienze, riduzione dei costi; che hanno, insomma una loro giustificazione e razionalità economica. L’Autorità garantisce che non venga meno né il profilo della concorrenza statica, relativa ai prezzi; né quello della concorrenza dinamica, relativa allo sviluppo di investimenti, innovazione e migliori servizi.
Concorrenza e Net Neutrality
Un altro tema con un forte impatto sulla concorrenza riguarda la net neutrality. Affrontato nel regolamento n. 2120 del 2015 (TSM– Telecoms Single Market – Regulation) «Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta», che detta le regole per la gestione della rete. L’Autorità ha sottolineato che per quanto riguarda il passaggio dei dati sulla rete le priorità non possono essere decise solo in base ad argomentazioni economiche ma anche in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti. Dal punto di vista concorrenziale, non bisogna permettere che le elevate possibilità economiche dei grandi player ledano le potenzialità di start up innovative, meno potenti economicamente.
Concorrenza e Cyber Security
Attualmente la regolamentazione delle interazioni tra concorrenza e cyber security deve essere implementata. Fino ad oggi, sono stati emanati dei decreti-legge non completati da decreti attuativi.
Bisognerebbe fissare uno scenario all’interno del quale le decisioni di investimento, significative per la crescita economica e occupazionale, possano essere prese con certezza, senza il timore di cambiamenti, il che rappresenta uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo.
Ad esempio, ora sarà necessario rielaborare il decreto-legge relativo al Golden power e alla possibilità di stipulare contratti per la tecnologia 5G con soggetti estranei all’Unione Europea. Ciò dovrà essere fatto in modo chiaro e stabile.
Utilizzo dei dati
Le Autorità, l’Antitrust e l’AGCOM hanno condotto un’indagine conoscitiva congiunta anche in merito all’utilizzo dei dati e le risultanze saranno pubblicate a breve. L’Antitrust ha affermato il principio per cui l’utilizzo dei dati per diversi servizi, anche in assenza di corrispettivo economico, ha un valore commerciale. Allo stesso tempo, l’Antitrust ha sottolineato che i dati ceduti dagli utenti hanno un valore commerciale anche se spesso le piattaforme non forniscono indicazioni circa l’utilizzo che ne verrà fatto.
Recentemente l’Autorità è intervenuta con sanzioni nei confronti di Facebook, per la poca chiarezza dell’utilizzo dei dati degli utenti e nei confronti di WhatsApp poiché non teneva conto del consenso dell’utente in merito all’utilizzo dei dati.
Sistemi tecnologici ed implicazioni sulla concorrenza
Il tema della concorrenza dipende molto da come verrà strutturata la nuova tecnologia. Nei casi in cui si preveda un servizio intermedio del collegamento da smartphone e cloud computing, bisognerà verificare i meccanismi di interoperabilità.
Laddove vi sia invece un collegamento diretto tra dispositivi smart bisognerà controllare che non ci siano profili di lock-in.
L’Antitrust non è idonea a dettare le regole, ma ha il compito di segnalare i profili di eventuale criticità, affidando poi a terzi la scelta. Può esserci un rischio dal punto di vista concorrenziale circa gli accordi tesi ad abbassare o limitare gli standard di sicurezza per alcuni sistemi tecnologici fondati sul 5G. In questa fase, l’abbassamento dei costi potrebbe tradursi in un aumento futuro degli stessi in termini di sicurezza del Paese.
E’ necessario stabilire un quadro complessivo che tenga conto di tutti gli equilibri tra diverse esigenze, per poi tradurlo in un quadro normativo certo, all’interno del quale gli investitori possano operare con sicurezza.
DOMANDE
Morelli – Lega
La concorrenza assoluta conduce ad un quadro positivo? In Italia il costo dei servizi TLC è inferiore rispetto ad altri Paesi europei. Tuttavia, le aziende potrebbero scontare una redditività inferiore ed un calo di investimenti, soprattutto nella copertura radiomobile.
Potrebbe accadere che le aziende faranno investimenti importanti sulle aree a più alta redditività commerciale, tralasciando le altre. Mentre lo scopo è quello di garantire la massima diffusione del servizio. Creando un equilibrio di copertura tra «aree nere» e aree grigie e bianche.
Sul tema dei dati personali l’aggiornamento culturale è talmente veloce che è difficile stare al passo con le modifiche legislative e l’innovazione tecnologica.
Inoltre, dato che l’innovazione tecnologica sarà sempre più veloce, come sarà possibile informare i clienti ed obbligare le aziende a rendere più trasparente il business sui dati?
Zanella – FI
Con riferimento alla complementarietà tra la tutela della concorrenza e del consumatore, L’Autorità prevede azioni concrete a prescindere da quelle del Governo?
RISPOSTE
Il raggio di azione dell’Antitrust
In settori come quello del monopolio o del fallimento del mercato, è necessaria una regolazione ex ante da parte delle autorità di regolazione competenti.
L’Antitrust interviene laddove restano spazi vuoti nella regolazione e dove ci siano comportamenti utilizzati in maniera strumentale.
Sul tema dei prezzi e degli investimenti, l’Antitrust non può intervenire; non è possibile tornare ad un regime a tariffe regolate in un settore che è stato oggetto della piena liberalizzazione. Anche perché la competizione non opera soltanto sui prezzi, ma anche sotto il profilo dell’innovazione, offrendo nuovi servizi ai cittadini.
Per quanto riguarda gli investimenti, si può pensare di agevolare le imprese che hanno vinto la gara 5G con l’obiettivo di fornire servizi sempre più innovativi. Tuttavia, gli ostacoli posti da alcune regioni e comuni allo sviluppo delle reti, ledono gli investimenti e lo sviluppo tecnologico.
Per il Paese rimane centrale la necessità di un quadro regolatorio unico e proporzionato, che consideri anche la salute dei cittadini come un parametro fondamentale, identificato secondo avanzati criteri tecnici e tecnologici.
Utenti e Big Data
Il consumatore dovrebbe sempre avere piena conoscenza delle finalità di utilizzo dei propri dati da parte delle aziende a cui vengono ceduti.
I risultati di un’indagine dell’Autorità hanno dimostrato che circa la metà degli utenti non sapeva che i propri dati sarebbero stati utilizzati a fini commerciali; ma acquisita consapevolezza, ha dichiarato di essere disposta a cederli pur di ottenere il servizio gratuitamente. È una posizione assolutamente legittima ma è importante che gli utenti vengano messi a conoscenza delle conseguenze delle proprie scelte. Dunque, considerando l’informazione agli utenti come presupposto legittimo per l’acquisizione dei dati, è possibile che sotto questo profilo ci saranno ricadute concorrenziali. Infatti, è possibile che i consumatori, consapevoli delle finalità aziendali, indirizzeranno le proprie scelte a seconda del modello di informazione ed economico che gli si propone.
Tutela della concorrenza e tutela del consumatore
Tra tutela della concorrenza e del consumatore c’è un’interazione strettissima. L’una influenza l’altra. Tutelando la concorrenza si garantisce l’esistenza di un mercato all’interno del quale il cittadino può godere dei migliori servizi, innovativi e a prezzi sempre più competitivi.
In più, tutelando il consumatore e mettendolo in condizione di fare delle scelte consapevoli rispetto ai vari servizi offerti, si crea anche un effetto pro-concorrenziale.
Spesso il confine tra garante della privacy e della concorrenza è labile, però interventi paralleli da parte di entrambi possono risolversi nel risultato del benessere pubblico.
Gaetano Pellegrino