LA PDL SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE LOBBY STA PER APPRODARE IN AULA ALLA CAMERA: MA COSA PREVEDE LA LEGGE?
Dopo circa due anni dall’avvio del procedimento legislativo, sta per approdare nell’Aula di Montecitorio la Proposta di Legge recante “Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi”.
Le lobby, queste sconosciute
L’assenza di una chiara regolamentazione ha portato, nel corso degli anni, a non poche discussioni in merito a chi, come e con quali mezzi può essere intrapresa un’azione di lobbying.
L’attività, inoltre, spesso non è vista di buon occhio dall’opinione pubblica, che non di rado associa il concetto di lobby a quello di malaffare e corruzione.
Una mancata regolamentazione organica ha dunque condotto ad una mancanza di coordinamento, favorendo la proliferazione di singole norme – anche contraddittorie tra loro – che hanno tentato, con scarsi risultati, di moderare un fenomeno in continua espansione come quello del public affairs.
Le cose potrebbero però cambiare con l’arrivo del DDL Lobbying, adottato dalla I° Commissione Affari Costituzionali a seguito della presentazione di tre proposte, presentate rispettivamente da Silvia Fregolent (IV), Marianna Madia (PD) e Francesco Silvestri (M5S).
Cosa prevede la legge
Il testo in discussione intende disciplinare l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche. In breve: l’attività di lobbying.
L’intenzione del legislatore è garantire la trasparenza dei processi decisionali e di chi intende influenzarli, vuole individuare i responsabili delle decisioni assunte, favorendo la partecipazione al processo decisionale da parte dei cittadini.
Il testo, tra le altre cose, introduce un registro unico tenuto presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel quale devono essere inseriti gli interessi rappresentati e le risorse a disposizione.
Si tratta di intenti nobili, che mirano ad accrescere la trasparenza dei processi, offrendo addirittura una definizione chiara di rappresentanza di interessi (svolta attraverso incontri e presentazione di richieste, studi, analisi e ricerche per contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche), dei rappresentanti (cioè i soggetti che fisicamente incontrano i decisori), di portatori di interessi (che incaricano i rappresentanti) e, soprattutto, di decisori pubblici.
Proprio su questi ultimi sembra nascere il primo ostacolo: se la definizione di “rappresentanza” e “rappresentanti di interessi” è in grado di mettere d’accordo la quasi totalità degli addetti ai lavori, quella di “decisori pubblici” sembra aver creato malumori perché, secondo la Proposta di legge, rientrano nella categoria di decisore tutti i titolari di cariche elettive (dai consiglieri municipali fino ad arrivare al Presidente del Consiglio dei Ministri), ma non i cosiddetti “tecnici”, cioè i dirigenti di settore, membri degli staff e burocrati.
Le criticità
Nel corso del dibattito sono state molteplici le criticità sollevate. Le principali riguardano due tematiche specifiche.
1. Il revolving door. Nello spirito della legge si sarebbe voluto introdurre il divieto nei confronti dei decisori di svolgere un’attività di lobbying per un periodo non inferiore a un anno dalla cessazione del mandato. Il cosiddetto periodo di “cooling off”, che serve ad evitare che un ex politico possa approfittare delle conoscenze e dei contatti acquisiti, dandogli un vantaggio competitivo non sempre opportuno e sfruttandoli immediatamente nella sua nuova veste di lobbista. Nella discussione in Commissione, tale divieto è stato però modificato drasticamente, riducendolo ai soli membri del Governo (nazionale o regionale) escludendo di fatto i parlamentari.
2. A chi si rivolge la legge. Secondo l’Articolo 3, le disposizioni non si applicano, tra gli altri soggetti, alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, come ad esempio Confindustria, che non saranno soggetti ad obblighi e sanzioni pur rappresentando ampiamente interessi generali e particolari.
L’esclusione di tali soggetti ha suscitato numerose polemiche, soprattutto perché si è trattato di una modifica inserita in corso d’opera, che ha scatenato la reazione di numerosi accademici e organizzazioni.
Sono infatti in molti ad aver percepito un sostanziale assist dei partiti nei confronti degli attori più influenti del panorama economico nazionale, i quali potranno continuare ad orientare le scelte dei decisori senza dover adempiere agli obblighi di trasparenza previsti.
Si tratta di un’impostazione che lascia effettivamente perplessi. Con tali premesse, il legislatore dimostra ancora una volta di non comprendere appieno l’importanza dell’offrire una linea definita e uniforme per tutti, contribuendo a complicare ulteriormente un panorama già confuso.
L’iter
Il testo dovrebbe giungere in aula della Camera dei Deputati il prossimo lunedì 20 dicembre, dando il via all’esame degli emendamenti e degli articoli, per essere trasmessa poi in Senato immediatamente dopo la pausa natalizia e per ottenere così una conversione rapida in legge.
La strada per l’approvazione definitiva è tuttavia ancora lunga e si preannuncia ricca di colpi di scena.
Pietro Venturini