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Legge regionale n.67/2026 recante “Disposizioni in materia di insediamento di centri dati”

Premessa

La legge regionale n. 67/2026 introduce per la prima volta a livello regionale una disciplina organica per la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei centri dati sul territorio.

Il provvedimento – approvato nella seduta del 26 maggio 2026 – si colloca all’interno della cornice euro-unitaria e statale, in particolare il regolamento delegato (UE) 2024/1364 sulla classificazione comune dei data center e il decreto-legge 21/2026 (convertito dalla legge 49/2026) sull’integrazione dei centri dati nel sistema elettrico, e persegue un duplice obiettivo: attrarre investimenti e accelerare gli iter autorizzativi, da un lato, presidiare gli impatti ambientali, energetici, idrici e territoriali, dall’altro.

L’impianto normativo si articola in undici articoli che combinano priorità insediative, misure premiali, semplificazione procedimentale, profili urbanistici e governance del monitoraggio.

La Lombardia si propone come hub italiano dei centri dati, offrendo un percorso autorizzativo più rapido e incentivi concreti a chi privilegia aree dismesse, energia a basse emissioni e recupero del calore. A fronte di tale apertura, il legislatore introduce un articolato sistema di obblighi ambientali e idrici e una soglia dimensionale, espressa in potenza di connessione, che individua il livello istituzionale competente: comune, provincia o Città metropolitana, ovvero direttamente la Regione. Ne discende che la localizzazione e il profilo energetico-idrico del progetto assumono rilievo determinante sui tempi, sui costi e sulla stessa probabilità di approvazione dell’investimento.

Analisi dell’articolato

Articolo 1

(Oggetto, finalità e definizioni)

L’articolo definisce l’oggetto e le finalità della legge e fornisce la definizione di “centro dati”.

Il comma 1 individua quattro finalità: (a) sostenere la crescita del sistema produttivo tramite digitalizzazione e sviluppo tecnologico, favorendo investimenti pubblici e privati e l’insediamento nei sedimi industriali dismessi; (b) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell’ambiente, con attenzione a risorse idriche, rigenerazione

urbana, riduzione del consumo di suolo, biodiversità, paesaggio, parchi regionali, bonifiche e mitigazione paesaggistica, anche attraverso perequazione territoriale e compensazioni ambientali; (c) garantire efficienza energetica e sostenibilità, con ricorso prioritario a fonti a impatto carbonico neutrale, recupero e riutilizzo del calore di scarto, anche mediante teleriscaldamento, e tecnologie a basso consumo; (d) assicurare che insediamento e ampliamento siano coerenti con la capacità delle reti infrastrutturali.

Il comma 2 definisce il “centro dati” come il complesso costituito dalla struttura fisica e dall’infrastruttura tecnologica per progettazione, produzione, sviluppo e implementazione di applicazioni e servizi informatici, nonché per archiviazione, elaborazione, trattamento e gestione dei dati digitali associati.

Il comma 3 richiama, in via integrativa, le definizioni del regolamento delegato (UE) 2024/1364 sulla classificazione comune europea dei centri dati.

Impatto
L’articolo fissa le coordinate fondamentali dell’intervento normativo: la Regione promuove l’insediamento dei centri dati, ma lo subordina a tre presupposti strutturali, ossia energia pulita, gestione responsabile della risorsa idrica e recupero del calore. L’impresa che imposti il business case di un nuovo sito è chiamata a recepire sin dalla fase di concept che il profilo ESG dell’impianto, inteso come mix energetico, water footprint e riuso del calore, non costituisce un elemento accessorio ma un presupposto di legittimità. Rileva inoltre il rinvio alla definizione europea, che comporta la valutazione del progetto secondo parametri e indicatori armonizzati a livello unionale.

Articolo 2

(Priorità insediative ed energetico-ambientali)

L’articolo individua le priorità che orientano localizzazione e profilo energetico-ambientale dei centri dati.

Il comma 1 elenca quattro priorità: (a) insediamento in aree di rigenerazione urbana, aree dismesse, cave e miniere dismesse, siti contaminati o orfani, aree degradate, inutilizzate o sottoutilizzate individuate dai comuni ai sensi della L.R. 12/2005, tenuto conto della prossimità e compatibilità con le infrastrutture elettriche per ridurre l’impatto delle nuove connessioni; (b) uso di energia da fonti a impatto carbonico neutrale, sfruttando al massimo tecnicamente possibile le superfici disponibili nell’area; (c) riutilizzo dell’energia termica da raffreddamento in teleriscaldamento o altri usi dei cascami termici, a favore di comunità energetiche, utenze pubbliche o collettive; (d) soluzioni di raffreddamento a basso impatto idrico, che escludono prelievi da acquedotto, acque potabili, acque irrigue e fiumi o laghi tutelati, privilegiando alta efficienza idrica, riciclo delle acque grigie, risorse idriche non qualificate e restituzione delle acque a sistemi compatibili.

Il comma 2 demanda a una deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, la specificazione di criteri, parametri e soglie per le priorità b), c) e d), in coerenza con il sistema europeo di classificazione e con gli indicatori chiave di prestazione energetici e di sostenibilità dell’allegato II del regolamento UE 2024/1364, anche in relazione al consumo d’acqua.

Impatto
La disposizione precisa, sul piano operativo, dove e come l’investimento risulta maggiormente favorito. La scelta di un’area dismessa o contaminata, l’alimentazione da fonti a basse emissioni, la cessione del calore di scarto e l’adozione di sistemi di raffreddamento a contenuto impatto idrico non rispondono soltanto a una logica di responsabilità ambientale, ma costituiscono il presupposto per l’accesso alle misure premiali previste dall’articolo 3. Si segnala, quale elemento di attenzione, che i criteri di dettaglio saranno definiti unicamente con la deliberazione di Giunta entro sessanta giorni: fino a tale momento permane un margine di incertezza applicativa. È pertanto consigliabile impostare la progettazione su standard prudenzialmente superiori alle soglie attese.

Articolo 3

(Misure premiali in caso di applicazione delle priorità)

L’articolo introduce le misure premiali per chi insedia un centro dati nel rispetto di una o più priorità dell’articolo 2.

Il comma 1, la cui attuazione è demandata a deliberazione di Giunta entro sessanta giorni, elenca cinque misure, anche cumulabili: (a) riduzione dei termini del procedimento di valutazione di compatibilità di cui all’articolo 5, comma 7; (b) adozione di protocolli di semplificazione; (c) priorità nell’assegnazione di risorse finanziarie regionali previste da bandi per innovazione digitale, transizione industriale, infrastrutture tecnologiche e fibra ottica, e rigenerazione urbana; (d) riduzione del contributo ex art. 19, comma 1, d.p.r. 380/2001, limitatamente alla componente sui rifiuti, tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 30 per cento, determinata dai comuni; (e) riduzione del 50 per cento della superficie a parcheggi pertinenziali, elevabile fino al 75 per cento con delibera del consiglio comunale o variante al PGT.

Il comma 2 precisa che le misure rispettano la normativa ambientale, urbanistica e edilizia e i principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.

Il comma 3 consente ai comuni di prevedere misure premiali ulteriori nell’ambito della disciplina urbanistica.

Impatto
La disposizione costituisce la leva economica dell’intero impianto normativo: una progettazione conforme alle priorità dell’articolo 2 si traduce in iter più rapidi, accesso prioritario ai fondi regionali, riduzione degli oneri e minori obblighi in materia di parcheggi, con effetti diretti su investimento iniziale e tempi di entrata in esercizio. La cumulabilità delle misure può determinare un vantaggio competitivo significativo per l’operatore che adotti il profilo di maggiore sostenibilità. Poiché l’entità effettiva dei benefici è rimessa a deliberazioni regionali e a determinazioni comunali, l’interlocuzione preventiva con Regione e comune si configura come componente essenziale della strategia di sviluppo del sito.

Articolo 4

(Misure per l’accelerazione dei procedimenti autorizzatori)

L’articolo accentra in capo alla Regione le competenze autorizzative ambientali più rilevanti e definisce l’infrastruttura amministrativa di supporto.

Il comma 1 stabilisce che, quando l’insediamento o la modifica sostanziale di un centro dati richiede l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per impianti rientranti nell’art. 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006, l’autorità competente è la Regione, nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 8 del d.l. 21/2026 (convertito dalla legge 49/2026).

Il comma 2 interviene sull’art. 8 della L.R. 24/2006 con una funzione di coordinamento normativo, al fine di allineare la disciplina regionale generale in materia di autorizzazioni ambientali al nuovo assetto introdotto dal comma 1. In particolare, l’adeguamento serve a garantire la coerenza tra il regime ordinario (che attribuisce competenze alle Province per AIA ed emissioni) e i casi speciali in cui, per i centri dati, la competenza è attratta in capo alla Regione nell’ambito del procedimento unico, evitando sovrapposizioni o disallineamenti applicativi.

Il comma 3 prevede il supporto tecnico-scientifico di ARPA.

Il comma 4 istituisce, presso la direzione regionale competente, lo “Sportello regionale per i centri dati”, titolare della gestione del procedimento unico nei casi di competenza regionale.

Il comma 5 richiede che i progetti siano corredati da una relazione energetica che:

(a) individui le soluzioni per massimizzare le rinnovabili in sito; (b) descriva l’ulteriore approvvigionamento rinnovabile; (c) motivi il mancato o parziale utilizzo delle soluzioni di cui alla lettera a); (d) riporti valutazioni previsionali degli indicatori di prestazione energetica e ambientale; (e) includa uno studio di fattibilità per il recupero del calore tramite teleriscaldamento, ove previsto.

Il comma 6 lega contenuti e criteri della relazione alla deliberazione dell’art. 2, comma 2. Il comma 7 coinvolge ARPA e ATS, anche in termini di obiettivi di performance. Il comma 8 istituisce una task force tecnica, composta da Regione, ARPA, ATS, ERSAF, province, Città metropolitana di Milano e ANCI Lombardia, incaricata di proporre linee di indirizzo tecnico-amministrativo su AUA e AIA, approvate con deliberazione di Giunta. Il comma 9 garantisce trasparenza, pubblicità degli atti e partecipazione in conformità al d.lgs. 152/2006.

Impatto
La disposizione rappresenta il nucleo acceleratore della legge: un unico interlocutore regionale, identificato nello Sportello, e un procedimento unico, concepiti per comprimere i tempi rispetto a un percorso frammentato tra più enti. Il presupposto di accesso a tale beneficio è una relazione energetica di elevata solidità tecnica: in assenza di un piano credibile in materia di rinnovabili in sito, approvvigionamento e recupero del calore, l’istruttoria risulta inevitabilmente più complessa. Per l’azienda promotrice ciò comporta la necessità di investire tempestivamente in competenze specialistiche di progettazione energetica e idrica, poiché tale documentazione costituisce il fattore discriminante tra un iter autorizzativo spedito e uno gravoso.

Articolo 5 (Profili urbanistici)

L’articolo qualifica urbanisticamente i centri dati e introduce un meccanismo di valutazione graduato per soglie di potenza.

Il comma 1 stabilisce che il centro dati con potenza richiesta di connessione superiore a 5 MW ha destinazione d’uso urbanistica produttiva, mentre fino a 5 MW è compatibile con destinazioni produttiva, terziaria e direzionale; l’insediamento è ammesso anche in aree a servizi tecnologici, in forma complementare o accessoria, se integrato con impianti di teleriscaldamento per il recupero del calore.

Il comma 2 ricomprende i centri dati tra gli insediamenti produttivi ai fini del contributo di costruzione e delle dotazioni territoriali.

Il comma 3 consente, per interventi su aree dismesse, la rimodulazione in riduzione delle misure compensative ulteriori, tenuto conto dei costi di bonifica o messa in sicurezza a carico dell’operatore.

Il comma 4 introduce penalità per il consumo di suolo agricolo: incremento del contributo di costruzione del 100 per cento, che sale al 200 per cento se l’area ricade nel perimetro delle aree protette della L.R. 86/1983, con destinazione a misure compensative ecologiche e di riqualificazione.

I commi 5 e 6 richiedono che piano attuativo o istanza di titolo abilitativo indichino, rispettivamente, il parametro di potenza termica nominale dei gruppi elettrogeni di emergenza, ai fini del coordinamento con la VIA e con la verifica di assoggettabilità, e il parametro di potenza richiesta di connessione.

Il comma 7 assume rilievo centrale: gli interventi con potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW acquistano rilevanza sovracomunale e sono soggetti a valutazione di compatibilità mediante conferenza consultiva di concertazione, finalizzata a un accordo territoriale            di pianificazione             sovracomunale    con misure perequative e compensative.

La conferenza  è  convocata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano su istanza del comune, e dalla Regione per interventi superiori a 50 MW, in ambiti interprovinciali o nei casi di competenza regionale ex art. 4. I commi da 8 a 12 completano la disciplina: la valutazione di compatibilità considera l’attuazione per fasi funzionali e la disponibilità di infrastrutture energetiche e idriche (comma 8); i criteri della valutazione sono definiti con deliberazione di Giunta, distinguendo nuovi insediamenti e ampliamenti (comma 9); le modalità della procedura di accordo e i criteri delle misure compensative sono specificati con deliberazione, senza aggravio dei tempi (comma 10); tali criteri possono fungere da linee guida per i comuni negli interventi fino a 10 MW (comma 11); le soglie di potenza sono

decrementate della potenza fotovoltaica installata in copertura o a terra nell’area, ove rientrante tra le aree prioritarie (comma 12).

Impatto
L’articolo definisce la geografia decisionale dell’investimento. La potenza di connessione costituisce la variabile che determina l’autorità competente e il grado di complessità dell’iter: al di sotto dei 5 MW si registra la massima flessibilità urbanistica; oltre i 10 MW interviene la conferenza sovracomunale con la connessa negoziazione delle compensazioni; oltre i 50 MW la competenza è assunta direttamente dalla Regione. Due indicazioni rivestono particolare rilievo strategico: l’edificazione su suolo agricolo comporta un onere sensibilmente maggiore, con incrementi del contributo fino al 200 per cento nelle aree protette, mentre il fotovoltaico in sito riduce la potenza di connessione rilevante, potendo ricondurre il progetto entro una soglia meno onerosa. Dimensionamento, scelta del sito e quota di autoproduzione costituiscono pertanto decisioni interdipendenti, idonee a ridefinire l’intero profilo di rischio autorizzativo.

Articolo 6

(Accelerazione dell’individuazione delle aree dismesse e degradate)

L’articolo responsabilizza i comuni nella mappatura delle aree prioritarie.

Il comma 1 impone ai comuni, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore, di individuare o aggiornare, ai sensi della L.R. 12/2005, le aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, nonché le aree interessate da centri dati esistenti, nuovi o in ampliamento.

Il comma 2 prevede che l’individuazione avvenga con delibera del consiglio comunale, efficace con la pubblicazione dell’avviso sul BURL, previo invio delle informazioni geolocalizzate a Regione e provincia o Città metropolitana; la Giunta mette a disposizione strumenti tecnici, banche dati e modelli standardizzati.

Il comma 3 prevede l’aggiornamento annuale solo in caso di variazioni sostanziali.

Il comma 4 rende l’adempimento criterio di premialità per l’erogazione delle risorse ex L.R. 18/2019.

Il comma 5 chiarisce che la mancata individuazione o il mancato aggiornamento non impediscono la presentazione delle istanze.

Il comma 6 impone a Regione, province e Città metropolitana di pubblicare le informazioni tramite geoportale entro sessanta giorni: il rispetto del termine costituisce obiettivo di performance per la Regione, mentre per province e Città metropolitana l’inadempimento comporta l’esclusione dall’assegnazione di risorse regionali sul governo del territorio fino all’adempimento.

Impatto
Per l’operatore impegnato nella ricerca di un sito, la disposizione presenta profili favorevoli: viene istituita una mappa pubblica e geolocalizzata delle aree idonee all’insediamento, corredata da strumenti regionali di supporto. Assume rilievo, inoltre, la clausola che garantisce la possibilità di presentare istanza anche in presenza di un ritardo del comune nella mappatura, così neutralizzando il rischio di un blocco procedurale di matrice comunale. Per il management, il monitoraggio della pubblicazione dei geoportali regionali e provinciali entra a pieno titolo nell’attività di scouting: il tempestivo posizionamento sulle aree individuate come prioritarie consente di massimizzare le premialità di cui all’articolo 3.

Articolo 7

(Accesso delle autorità competenti alle informazioni sui centri dati)

L’articolo disciplina l’interoperabilità informativa. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale definisce, previa intesa con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, le modalità di interoperabilità con la banca dati europea sui centri dati di cui al regolamento (UE) 2024/1364, ferma restando la riservatezza delle informazioni e degli indicatori ivi contenuti, secondo la normativa di riferimento.

Impatto
La disposizione comporta che i dati di prestazione energetica e ambientale comunicati dall’operatore confluiscano nel sistema informativo europeo. Ne derivano due implicazioni di rilievo per l’impresa. In primo luogo, gli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa unionale sui centri dati acquistano concreta operatività anche in ambito regionale, rendendo necessario un processo interno affidabile di misurazione e reporting degli indicatori. In secondo luogo, la legge riconosce espressamente la riservatezza dei dati sensibili e commerciali, elemento di garanzia per l’operatore in relazione alla tutela delle informazioni competitive.

Articolo 8

(Cabina di regia sui centri dati)

L’articolo istituisce una cabina di regia permanente con funzioni di monitoraggio e indirizzo, inclusi i centri dati esistenti.

Il comma 1 la pone sotto la presidenza del Presidente della Giunta, o dell’assessore delegato, e la compone con rappresentanti di Regione, ANCI Lombardia, UPL, ARPA, ERSAF, Città metropolitana di Milano e università, nonché, previa intesa, del gestore della rete di trasmissione nazionale, degli altri gestori di reti elettriche e, per i profili idrici, degli enti di governo del servizio idrico integrato. La partecipazione è a titolo gratuito; la cabina si avvale del contributo di soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di settore dei centri dati e del sistema economico lombardo.

Il comma 2 attribuisce alla cabina l’analisi dell’evoluzione tecnologica, la valutazione dell’efficacia delle politiche regionali e degli impatti cumulativi, in termini di consumo energetico, prelievi idrici, consumo di suolo, qualità ambientale, inquinamento acustico ed effetto “isola di calore”, con particolare attenzione agli ambiti ad elevata concentrazione, e l’elaborazione di proposte di modifica normativa.

Il comma 3 prevede la condivisione, da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, della mappatura di disponibilità e capacità della rete elettrica. Il comma 4 affida alla cabina il monitoraggio anche mediante mappatura dei centri dati esistenti, con il supporto della task force dell’articolo 4, comma 8.

Impatto
La cabina di regia evidenzia l’intenzione della Regione di valutare gli impatti cumulativi e non soltanto il singolo progetto: nei contesti già caratterizzati da elevata concentrazione di centri dati, i nuovi insediamenti saranno verificati con maggiore rigore in ordine a rete elettrica, risorsa idrica e recupero del calore. La disposizione offre altresì un’opportunità di posizionamento istituzionale, poiché il coinvolgimento delle associazioni di settore consente agli operatori di concorrere alla definizione dei criteri e all’evoluzione normativa. Riveste infine particolare valore la condivisione della mappatura delle capacità di rete, che agevola la selezione dei siti effettivamente serviti, riducendo il rischio di vincoli infrastrutturali.

Articolo 9

(Norme transitorie e finali)

L’articolo regola il regime transitorio.

Il comma 1 stabilisce che la disciplina dei procedimenti dell’articolo 4 si applica alle istanze presentate dalla pubblicazione sul BURL delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo di cui all’art. 4, comma 8; i procedimenti AIA pendenti a tale data restano in capo alla Città metropolitana di Milano o alla provincia interessata.

Il comma 2 prevede che la procedura per l’accordo territoriale sovracomunale (art. 5, comma 7) si applichi alle istanze presentate dalla pubblicazione sul BURL delle relative modalità e criteri (art. 5, comma 10).

Il comma 3 fissa i termini per le deliberazioni attuative: trenta giorni per quella dell’art. 4, comma 4, relativa allo Sportello, e sessanta giorni per quelle dell’art. 4, comma 8, e dell’art. 5, commi 9 e 10.

Impatto
L’elemento di maggiore rilievo attiene alla tempistica di operatività. Il sistema dei nuovi iter accelerati non decorre dall’entrata in vigore della legge, bensì dalla pubblicazione delle deliberazioni e delle linee guida attuative, in un orizzonte compreso tra trenta e sessanta giorni, salvo possibili differimenti; le istanze già pendenti permangono nel previgente regime di competenza provinciale. Per i progetti in corso di definizione, la scelta del momento di deposito dell’istanza, anteriore o successivo alla pubblicazione delle linee guida, assume natura di decisione strategica, incidendo su tempi, autorità competente e regime applicabile.

Articolo 10

(Clausola valutativa)

L’articolo istituisce un meccanismo di controllo e valutazione.

Il comma 1 affida al Consiglio regionale il controllo dell’attuazione e la valutazione dei risultati, prevedendo che la Giunta, anche con il contributo della cabina di regia, presenti al Consiglio, a un anno dall’approvazione e successivamente con cadenza biennale, una relazione concernente: (a) esiti delle collaborazioni istituzionali; (b) risultanze della ricognizione delle aree prioritarie e della mappatura dei centri dati; (c) effetti su rigenerazione territoriale e consumo di suolo e tipologie di misure compensative; (d) ricadute energetiche e ambientali; (e) integrazione con il sistema energetico territoriale; (f) attività dei comuni e criticità nella ricognizione delle aree; (g) criticità attuative e relative soluzioni.

Il comma 2 consente al Comitato paritetico di controllo e valutazione e alla commissione consiliare di indicare ulteriori ambiti di approfondimento.

I commi 3 e 4 disciplinano la messa a disposizione dei dati nel rispetto della riservatezza.

Il comma 5 prevede l’esame pubblico della relazione da parte del Consiglio regionale.

Impatto
La legge prevede un appuntamento periodico di verifica: a un anno e successivamente con cadenza biennale, la Regione procederà a una ricognizione di effetti e criticità. Per gli operatori, ciò comporta che il quadro regolatorio assuma carattere dichiaratamente evolutivo, con la possibilità di ricalibrare soglie, criteri e premialità in funzione dei risultati conseguiti. Appare pertanto opportuno presidiare tali finestre di revisione e concorrervi mediante dati e casistiche concrete, trattandosi delle sedi in cui si determinerà l’orientamento, più o meno favorevole agli investimenti, del contesto normativo.

Articolo 11

(Clausola di neutralità finanziaria)

L’articolo, in un unico comma, reca la clausola di invarianza finanziaria: all’attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Impatto
La legge non prevede stanziamenti dedicati: Sportello, task force e cabina di regia opereranno avvalendosi delle risorse esistenti. Si tratta di un elemento di attenzione concreto per quanti facciano affidamento sui tempi rapidi prospettati, posto che la capacità operativa effettiva della struttura regionale dipenderà dalla riorganizzazione delle risorse interne e non dall’acquisizione di nuovo personale o di nuovo budget. Il profilo merita adeguata considerazione nella formulazione di aspettative realistiche sui tempi di rilascio delle autorizzazioni nella fase di prima applicazione.

Considerazioni di sintesi

Nel complesso, la legge regionale delinea un quadro che subordina velocità e incentivi alla responsabilità ambientale.

Quattro profili assumono rilievo prioritario per le imprese. In primo luogo, la localizzazione: aree dismesse, contaminate e degradate risultano fortemente incentivate, mentre il consumo di suolo agricolo è penalizzato, con incrementi del contributo fino al 200 per cento nelle aree protette. In secondo luogo, il profilo energetico-idrico: energia a basse emissioni, recupero del calore e raffreddamento a basso impatto idrico costituiscono il presupposto per l’accesso alle misure premiali e per il regolare svolgimento dell’istruttoria. In terzo luogo, la potenza di connessione, che determina l’autorità competente e il grado di complessità dell’iter, con soglie a 5, 10 e 50 MW e con il fotovoltaico in sito quale leva di riduzione della potenza rilevante. In quarto luogo, la tempistica, atteso che l’operatività dei benefici dipende dalle deliberazioni attuative e dalle linee guida, la cui pubblicazione segna l’effettivo avvio dei procedimenti accelerati.

ProfiloAntePost
Competenza autorizzativa (AIA)Gestione provinciale o della Città metropolitana, con percorso frammentato tra più enti.Competenza regionale nei casi rilevanti, con procedimento unico gestito dallo Sportello regionale per i centri dati.
Tempi e iterTermini ordinari, senza corsie preferenziali.Riduzione dei termini, protocolli di semplificazione e priorità nei bandi per chi rispetta le priorità ambientali.
LocalizzazioneScelta sostanzialmente libera, governata dal solo PGT comunale.Aree dismesse e contaminate incentivate; suolo agricolo penalizzato con contributo maggiorato del 100%, fino al 200% nelle aree protette.
Inquadramento urbanisticoAssenza di una qualifica urbanistica dedicata.Classificazione come insediamento produttivo; oltre 5 MW destinazione produttiva obbligata, fino a 5 MW regime più flessibile.
Soglie dimensionaliNessun meccanismo graduato per dimensione dell’impianto.La potenza di connessione determina la competenza: fino a 10 MW ambito comunale, oltre 10 MW conferenza sovracomunale, oltre 50 MW competenza regionale. Il fotovoltaico in sito riduce la potenza rilevante.
Energia, acqua e caloreVincoli generici della normativa ambientale ordinaria.Relazione energetica obbligatoria, divieto di raffreddamento con acqua potabile o irrigua, incentivo al recupero del calore via teleriscaldamento.
Profilo ESGBuona pratica facoltativa.Presupposto autorizzativo e condizione di accesso alle misure premiali.
Monitoraggio e datiNessun obbligo regionale di rendicontazione strutturata.Cabina di regia permanente sugli impatti cumulativi e interoperabilità con la banca dati europea, con tutela della riservatezza commerciale.
OperativitàQuadro statico.Efficacia legata alle delibere attuative (da 30 a 60 giorni); le istanze pendenti restano nel previgente regime provinciale.
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